LA BANCA ORE

Il nostro commento:

La Banca Ore (straordinari), dopo oltre dieci anni di sperimentazione in diverse categorie, si è trasformato in quel che realmente è: uno strumento che cerca di nobilitare lo sfruttamento "quantitativo" del lavoratore alle esigenze aziendali/produttive.

Un grimaldello per intellettuali del lavoro e sindacalisti del "controllo democratico" del tempo di lavoro da usare in tutte le occasioni in cui è importante sviare la soluzione dei problemi, che nel nostro caso si chiama straordinari senza limiti e a secondo le necessità del padrone "

Infatti, una lettura attenta della nuova norma su la Banca Ore possiamo individuare come l'impresa gestisce i tempi di lavoro e di vita dei lavoratori.

In una nota (144/2005) di Confetra leggiamo "L’accordo rende operativo la banca ore degli straordinari che consentirà alle aziende di far svolgere al singolo lavoratore lavoro straordinario oltre il limite legale previsto dal DLGVO n.66/2003 (250 ore annue), senza incorrere nell’applicazione di alcuna sanzione. "

ed ancora....In pratica la banca ore consisterà per ciascun lavoratore in un conto individuale in cui verranno annotate facoltativamente le ore straordinarie da lui prestate oltre la 165 ma (limite previsto dal CCNL), e obbligatoriamente quelle prestate oltre la 250 ma. Per le ore depositate nel conto il lavoratore avrà diritto di ottenere corrispondenti riposi compensativi.....

riposi che comunque -contratualmente- non potranno essere usufruiti nei periodi di picco delle attività aziendali (luglio dicembre)

Una norma che vede le Rappresentanze sindacali spettatori degli avvenimenti dato che :

l'accordo viene "sottoscritto fra lavoratore e datore"

la Rsu può accontentarsi - una volta l'anno- fare delle "valutazioni circa le modalità di funzionamento della Banca ore"

... i datori di lavoro organizzano, distribuiscono il lavoro e il recupero dello stesso entro tempi e modi a lui convenienti.... e le Rappresentanze sindacali .....un ruolo del tutto marginale!

 

BANCA ORE  

  1. Le parti convengono di istituire, dal 1 gennaio 2006, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:

             a.    Le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1 dell’articolo 18 qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal punto 3 del presente articolo;
            b.       Tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.  

  1. Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 18 sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore . 

 

  1. Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all’Azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l’intero anno successivo. 

 

 

 

 

 

Da inserire nell’articolato delle relazioni sindacali “ambito aziendale”, con gli ulteriori approfondimenti in sede di discussione sulle relazioni sindacali:

A livello aziendale, con le RSU/RSA si procederà con cadenza annuale, ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.